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LEGGE 80/2005


LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE IN VIGORE AI SENSI DELL’ART. 16 L. 80/2005

Testo comparato del testo previgente e di quello operativo dalla data del 12 settembre 2006 (rif. Art. 3-quater della L. di conversione)

TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO

Art. 133.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

Art. 133.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.

Art. 134.
Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza
L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale (130.1762); se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o quando questo è collegiale, del presidente (176 ss. 279, 487) Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione (137,179, 192, 237, 292).

Art. 134.
Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza
L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale (130.1762); se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o quando questo è collegiale, del presidente (176 ss. 279, 487) Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione (137,179, 192, 237, 292).

L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso

Art. 176.
Forma dei provvedimenti
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore (187, 205) salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza (134)

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro tre giorni successivi (1342, 136, 186)

Art. 176.
Forma dei provvedimenti
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore (187, 205) salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza (134)

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro tre giorni successivi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso la comunicazione.

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