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1.
Deve presentare istanza di partecipazione come previsto dall’ordinanza
del giudice delegato e presso il tribunale di competenza.
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2.
No,
i tribunali non accettano contanti, ma soltanto
assegni circolari non trasferibili.
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3.
La percentuale è indicata nell’ordinanza di vendita e può variare
da un minimo del 10% ad un massimo del 60%.
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4.
E’ obbligatorio versare l’esatto importo quale deposito cauzionale e deposito
in conto spese.
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5.
Immediatamente dopo l’asta.
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6.
Il tempo è stabilito nell’ordinanza di vendita e può variare dai
30 ai 60 giorni.
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7.
No, tuttavia in caso di asta fallimentare, è possibile farlo dopo specifica
autorizzazione del giudice.
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8.
E’ consigliabile avvalersi di un serio professionista, sulla piazza, in
grado di valutare l’immobile oggetto dell’asta e farsi consigliare al meglio.
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9.
Nel caso in cui l’immobile risulta occupato con titolo valido, lo stesso
diventa opponibile pertanto l’aggiudicatario dovrà rispettare le
norme che lo regolano.Se invece è occupato senza alcun titolo, successivamente
all’emissione del decreto di aggiudicazione dell’immobile, si potrà eseguire
lo sgombero. I tempi tecnici variano dai 90 ai 150 giorni dalla prima notifica.
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10.
La cancellazione verrà eseguita dopo aver effettuato il saldo prezzo a
spese e a cura dell’acquirente.
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11.
Rivenderlo! Gli immobili all’asta sono venduti nello stato di fatto e
di diritto.
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12.
E’ la classica gara al rialzo che si tiene davanti al Giudice o presso
lo studio di un Notaio da lui delegato. Colui il quale ha presentato domanda
di partecipazione potrà offrire, quando il giudice aprirà l’incanto,il prezzo
a lui conveniente, rispettando il minimo rialzo previsto dall’ordinanza di vendita.
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13.
Si, basta dare giusta procura.
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14.
Si, tenuto conto che dovranno essere pagati tutti i debiti gravanti sull’immobile
e chiedere l’estinzione della procedura.
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15.
No.
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16.
Se alla data dell’asta non vi sono offerenti, allora si dice che l’asta
è deserta.
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17.
In questi casi l’offerente si aggiudica provvisoriamente l’immobile con
il prezzo base più il rilancio minimo, previsto dall’ordinanza di vendita.
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18.
Si, perché si può far ricorso all’Art. 584 del Codice Civile che stabilisce
che chiunque può presentare, ad asta avvenuta entro 10 giorni, un’offerta superiore
di almeno 1/6 al prezzo di aggiudicazione. In questo caso il Giudice deciderà
di rifissare una seconda data per l’incanto.
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19.
Si riparte dal prezzo di aggiudicazione provvisoria più l’aumento di 1/6.
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20.
Si, è possibile se ci sono tutti i presupposti per stanziarlo.
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21.
Si se preventivamente nella domanda di partecipazione è stata espressa
richiesta. Nel caso di minore dovrà essere presentata l’autorizzazione del Giudice
titolare.
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22.
E’ una trattativa extra giudiziale con gli Istituti di credito.
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23.
L’asta prevede la vendita della quota parte del 50% dell’immobile.
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24.
Si.
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25.
Bisogna innanzitutto effettuare il saldo prezzo nei termini previsti dall’ordinanza
di vendita, in seguito si iniziano le pratiche per lo sgombero.
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