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ESECUZIONI
IMMOBILIARI
Si tratta della procedura promossa, avanti al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di competenza in cui insiste l’immobile.
Il creditore che ha eseguito il pignoramento dei beni di proprietà del debitore esecutato, munito di titolo esecutivo, entro novanta giorni dalla notifica del pignoramento al debitore deve presentare in Cancelleria l’istanza di vendita dell’immobile pignorato e la relativa documentazione ipotecaria e/o catastale.
Successivamente, il giudice dell’esecuzione, nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio scegliendolo tra gli ingegneri, architetti o geometri iscritti ad un apposito albo incaricandolo di redigere una perizia di stima dell’immobile, assegnandogli di norma un termine di novanta giorni.
Sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti dal CTU, il giudice emette l’ordinanza di vendita dell’immobile, fissando il giorno dell’incanto e determinando le modalità per parteciparvi. Di tale provvedimento il Cancelliere dà pubblica notizia mediante affissione del bando d’asta all’albo del Tribunale e pubblicazione del medesimo su determinati organi di stampa ed informatici. Ove l’incanto risultasse deserto per mancanza di offerte d’acquisto, il giudice fissa nuovi esperimenti d’asta ribassando il prezzo di base, se del caso, fino ad un quinto del valore dell’immobile.
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Occorre inoltre sapere che non sempre, una volta iniziata la procedura esecutiva, è certa la vendita dell’immobile; infatti, gli adempimenti necessari per addivenire all’incanto sono lunghi e laboriosi, dal pignoramento all’asta trascorrono alcuni anni.In questo periodo di tempo l’esecutato ha la possibilità di pagare i propri debiti ovvero chiedere la conversione del pignoramento. In tali casi il giudice estingue l’esecuzione ovvero sospende l’asta.
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